Art. 5.

      1. L'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 154. - (Regime dei contratti). - 1. I dipendenti assunti localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura devono esprimere la propria opzione per la legge, italiana o locale, regolatrice del rispettivo contratto individuale di lavoro.
      2. Al personale che ha optato per la legge locale si applica, comunque, l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo trattamenti migliorativi previsti dalla legge locale.
      3. In ogni caso, al personale di cui al comma 2 si applicano gli accordi collettivi concernenti la costituzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie

 

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e i diritti e le prerogative sindacali sul luogo di lavoro.
      4. Entro tre anni dalla stipula del primo contratto individuale di lavoro, i dipendenti possono esprimere per una sola volta l'opzione per una legge regolatrice del contratto diversa da quella scelta all'atto dell'assunzione ai sensi del comma 1».